Attentato all’OBIEZIONE DI COSCIENZA in Sicilia

Il 27 maggio 2025 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato il Disegno di legge n.738/2025 recante “Norme in materia di sanità” presentato dal deputato regionale del PD Dario Safina che prevede la creazione, in ogni struttura pubblica, di “aree funzionali dedicate all’interruzione volontaria di gravidanza” e di conseguenza l’assunzione unicamente di medici non obiettori di coscienza. Un attentato all’ obiezione di coscienza diritto fondamentale ogni operatore sanitario. Approfondiamo l’argomento.

L’irrinunciabilità dell’Obiezione di Coscienza

Quando una legge è espressamente inconciliabile con le esigenze etiche, con i diritti fondamentali della persona, con il bene comune o con le proprie convinzioni religiose e morali, non obbliga in coscienza esorbitando queste dal potere dello Stato; quindi, è doveroso, porre in atto l’obiezione di coscienza. E “chi ricorre all’obiezione di coscienza deve essere salvaguardato non solo da sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale” (Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Evangelium vitae, n. 74).
E’ questo un diritto affermato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo dell’ONU (Cfr.: art. 3), nel Patto Internazionale sui diritti civili e politici(Cfr.: art. 8), nella Convenzione Europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (Cfr.: art. 9), più comunemente conosciuta come Convenzione di Oviedo (1997). Anche la Corte Costituzionale nella sentenza 476/1991 affermò: “non può darsi una piena garanzia dei diritti inviolabili e delle libertà fondamentali senza che sia stabilita una correlativa protezione costituzionale di quella relazione intima e privilegiata dell’uomo con se stesso che di quelli costituisce la base spirituale – culturale e il fondamento di valore etico giuridico”. Questo diritto è stato ribadito dal Comitato Nazionale per la Bioetica con il Parere: “Obiezione di coscienza e bioetica” (12 luglio 2012). L’obiettore di coscienza non nega il principio Auctoritas, non veritas facit legem, ma ne pone accanto un altro: “Veritas, non auctoritas facit jus”(Cfr.: F. D’Agostino, Obiezione di coscienza e verità del diritto tra moderno e postmoderno, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989/2, pg. 4). E’ dunque la persona che testimonia l’esistenza di un ordine di valori che supera la contingenza e la precarietà delle scelte temporali al di là del proprio credo politico o religioso e della laicità o meno dello Stato.
L’obiezione di coscienza riguarda anche il settore sanitario ed attualmente cinque sono gli atti interessati: la pratica dell’aborto, la procreazione medicalmente assistita, la prescrizione e la vendita della cosiddetta “pillola del giorno dopo”, nota come “Norlevo” e della “pillola dei cinque giorni” ElleOne, le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT) e il suicidio assistito.

Obiezione di Coscienza all’aborto

L’aborto, diretto e volontario, è l’uccisione deliberata di un’essere umano, autorizzata e tutelata in Italia dalla legge 194/78: “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”. Entro i primi 90 giorni di gravidanza l’aborto è autorizzato a seguito di una semplice richiesta della madre; al termine del terzo mese per tutelare la salute della donna. In Italia ogni giorno sono eseguiti circa 350 aborti; annualmente raggiungono i 130mila legali oltre quelli clandestini. Il totale di aborti in 36 anni (1978-2024) è di 6 milioni e 200mila. Dalla somma sono esclusi i dati riguardanti l’abortività clandestina e quella provocata dalle pillole abortive.

Per quanto riguarda l’aborto, la legge 194/78, all’articolo 9 afferma: “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l’interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione (…)”. L’obiezione di coscienza, prosegue l’articolo, “esonera il personale sanitario ad esercitare le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza” ma purtroppo non lo esonera “dall’assistenza antecedente e conseguente all’intervento”. San Giovanni Paolo II, chiedeva che l’obiezione di coscienza comprendesse sia la fase consultiva, che quella preparatoria ed esecutiva della procedura abortiva (Cfr.: Evangelium vitae, op. cit., n. 74). Dalla possibilità di fare obiezione sono state escluse figure professionali direttamente coinvolte nella tutela della vita umana, ad esempio il giudice tutelare che potrebbe essere chiamato a decidere sulla richiesta di una gestante minorenne. Perciò va esclusa ogni forma di cooperazione prossima all’azione abortiva, sia di carattere tecnico-esecutivo che autorizzatorio.

E’ opportuno inoltre vigilare ed esigere che gli aspetti definiti “positivi” della legge 194, cioè i “filtri” previsti, ma poco attuati, siano rispettati ed ampliati. Ciò dovrebbe svolgersi nei consultori pubblici e in alcune strutture socio-sanitarie; è loro obbligo “far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza” (Cfr. Legge 194/78, art. 2). La vigilanza va attuata anche nei riguardi degli “aborti tardivi” vietati dall’articolo 7, “quando sussista la possibilità di vita autonoma del feto”, solitamente dopo la ventiduesima settimana.

Obiezione di Coscienza alla Procreazione Medicalmente Assistita

San Giovanni XXIII nell’enciclica Mater e Magistra ribadiva che la trasmissione della vita umana è affidata dalla natura ad “un atto personale e cosciente e, come tale, soggetto alle leggi di Dio, immutabili e inviolabili” (Lettera enciclica Mater e Magistra, 28 ottobre 1961, n. 8). Questo atto è l’intima unione d’amore degli sposi che donandosi totalmente si aprono alla vita. Pertanto, l’azione procreativa insita nella sessualità umana, non ammette l’interferenza di estranei nel rapporto della coppia. Dunque, per la dottrina cattolica, la responsabilità procreativa si esprime come inscindibile unità dei due significati dell’atto coniugale: quello unitivo e quello procreativo. Oggi, l’imprescindibile rapporto tra sessualità e procreazione, tra dimensione fisica, psichica ed affettiva e il dono totale e reciproco degli sposi, sono a volte annullati dall’intervento della tecnica medica che consegue la procreazione autonomamente con la fecondazione intra-corporea ed extra-corporea.

Per questo, agli operatori sanitari e ai ricercatori deve essere fornita la possibilità dell’obiezione di coscienza. Ciò è stato recepito dalla Legge 40 del 2004 “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita”, quando all’articolo 16, comma 1 afferma: “Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione”. Ma anche in questo testo, al comma 3 dello stesso articolo troviamo l’ambiguità già evidenziata in precedenza per l’articolo 9 della 194/1978: “L’obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l’intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall’assistenza antecedente e conseguente l’intervento”.

Obiezione di coscienza e farmaci abortivi

Per quanto riguarda il Norlevo (Pillola del giorno dopo) e l’ ElleOne (Pillola dei cinque giorni), l’obiezione di coscienza ai ginecologi, ai medici di pronto soccorso e ai farmacisti è vietata, anche se il giudizio sul prodotto farmaceutico è divergente.
Per U. Veronesi, il Ministro della sanità che autorizzò nel settembre 2000 la commercializzazione del Norlevo questo prodotto è un “contraccettivo d’emergenza”: “Non svolge alcuna funzione abortiva nell’impedire l’impianto dell’ovulo fecondato o nel blocco dell’ovulazione” (Comunicato stampa 231 del 29 settembre 2000), mentre per la Chiesa cattolica è un “farmaco abortivo”. “Il ritrovato chimico non è semplicemente un contraccettivo ma un abortivo, perché il contraccettivo rinvia alle tecniche che impediscono il concepimento, mentre l’abortivo a quelle che bloccano il prosieguo di una gravidanza già iniziata ed interrotta, con mezzi chimici, a poche ore dal concepimento” (Pontificia Accademia per la Vita, Comunicato sulla cosiddetta Pillola del giorno dopo del 31 ottobre 2000). Le due posizioni si comprendono unicamente riferendosi alla discussione sull’inizio della vita umana, cioè, quando si ritiene che l’embrione diventi titolare del diritto all’esistenza.
La pillola, contiene prodotti chimici ormonali costituiti sia da estrogeni che da estroprogestinici, che rendono irrealizzabile l’annidamento dell’embrione nella parete uterina, cioè il prosieguo della fecondazione, dato che il farmaco interviene a fecondazione avvenuta. Convinti che la gravidanza inizi con la fecondazione, e non con l’impianto della blastocisti nella parete uterina, risulta chiaro che l’azione antinidatoria della pillola è un evidente aborto provocato chimicamente. Di conseguenza, è improprio, presentarla come un contraccettivo. Eticamente, l’uso del preparato, assume la stessa gravità morale dell’aborto, essendo questa una pratica abortiva anche se compiuta omettendo le procedure tradizionali; quindi in aperto contrasto con la corretta applicazione della legge 194/78. Dunque, il Norlevo e l’ElleOne, sopprimono l’embrione nel suo sviluppo, prima che la donna possa accorgersi della sua presenza dall’assenza del ciclo mestruale.

Ma, come affermato, per la prescrizione e la vendita del Norlevo e dell’ ElleOne, l’obiezione di coscienza ai ginecologi, ai medici di pronto soccorso e ai farmacisti (i più esposti) è vietata e ci auguriamo che si giunga presto a concederla. Un progresso fu compiuto il 25 febbraio 2011, quando il Comitato Nazionale per la Bioetica, si pronunciò a favore dell’obiezione di coscienza dei farmacisti, invitando il legislatore ad approvare celermente una norma, salvaguardando anche i diritti di coloro che acquistano il prodotto (cfr.:Comitato Nazionale per la Bioetica, Nota in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei prodotti contraccettivi d’emergenza, Roma 25 febbraio 2011).

Ci auguriamo che la legge di indubbia costituzionalità sia impugnata dal Governo anche perché non esiste nessuna emergenza, anzi i dati a livello nazionale mostrano il contrario, infatti a livello nazionale si parla di 1,6 aborti a settimana per ogni medico non obiettore, un dato che in Sicilia sale a 3.

Don Gian Maria Comolli