CENTRO STUDI LIVATINO – Cicerone: senza norma naturale come distinguere la legge buona dalla cattiva?

By 22 Febbraio 2021Attualità

La legge è ragione suprema insita nella natura, che comanda ciò che si deve fare e proibisce il contrario. È da questa legge suprema, uguale in ogni tempo, che vanno prese le mosse per ritrovare il principio del diritto. Il diritto infatti per Cicerone non nasce dalle leggi positive: se a fondare il diritto fossero le leggi positive, potrebbe essere diritto rubare o commettere adulterio, qualora queste azioni venissero approvate dal voto o dal decreto di un legislatore. Se non vi fosse norma naturale non si potrebbe distinguere una legge buona da una cattiva.

Marco Tullio Cicerone nasce il 3 gennaio del 106 avanti Cristo a Ponte Olmo, località situata nel comune di Arpinum. Appartenente alla piccola nobiltà locale (la classe equestre), è figlio di Marco Tullio Cicerone il Vecchio e di Elvia, donna di casato nobile. Sin da ragazzo dimostra un’intelligenza fuori dal comune, e viene condotto a Roma dal padre dove è introdotto nel circolo degli oratori più bravi dell’epoca. Nell’81 avanti Cristo esordisce ufficialmente nella carriera forense con la Pro Quinctio, la sua prima orazione pubblica che lo vede sfidare Quinto Ortensio Ortalo, l’oratore più famoso dell’epoca.

Nel 76 a.C. si presenta come candidato alla prima magistratura del cursus honorum, la questura, per occuparsi della gestione finanziaria. Nel 65 a.C. si candida al consolato, venendo eletto l’anno successivo insieme con Gaio Antonio Ibrida, patrizio zio di Marco Antonio. Nel corso del consolato, l’Arpinate è chiamato a fare i conti col tentativo di congiura attuato dal nobile impoverito Catilina, già combattente al fianco di Silla, aspirante console: bloccato nei suoi tentativi di ottenere il consolato con processi dubbi, se non addirittura con veri e propri brogli elettorali, questi è intento a ordine una congiura che ha lo scopo di rovesciare la Repubblica col sostegno della plebe e dei nobili decaduti.

In seguito, pur ammirando Giulio Cesare, venuto a conoscenza della congiura organizzata ai suoi danni, Cicerone decide di rimanerne fuori. Dopo la morte di Cesare, egli diventa uno dei capi della fazione degli optimates, mentre la fazione dei populares è guidata da Marco Antonio: tra i due i rapporti sono tutt’altro che sereni, anche per la diversa visione politica che li caratterizza. L’uno, Cicerone, difende i propositi e gli interessi della nobilitas del Senato ed è a favore della Repubblica, mentre l’altro, Antonio, seguendo l’esempio di Cesare vorrebbe instaurare un potere di tipo monarchico.

Con l’ascesa del giovane Ottaviano, erede designato di Cesare, Cicerone decide di schierarsi ancora più evidentemente contro Antonio, ma quest’ultimo ottiene l’insperata collaborazione di Ottaviano, con il quale costituisce un triumvirato. Ciceroneviene quindi inserito nelle liste di proscrizione, ed è costretto a lasciare Roma. Decide di ritirarsi a Formia, dove viene raggiunto da alcuni sicari spediti da Antonio dai quali viene decapitato: è il 7 dicembre del 43 avanti Cristo.

Grazie a Cicerone il diritto naturale fa il suo ingresso nel più grande ordinamento esistito fino ad ora.Se nel De legibus[1] è senz’altro evidente l’influenza del pensiero platonico e aristotelico, è del pari evidente come la rielaborazione di tali dottrine non avvenga sul filo di una continuità logica e filosofica, bensì all’interno di un mutato orizzonte concettuale che fanno di Cicerone il primo vero teorico della legge di natura, nella tradizione occidentale.

La giustizia, scrive Cicerone nel De legibus, non si identifica con l’ossequio alle leggi scritte: «se la volontà popolare, o un decreto del sovrano, o una disposizione della magistratura fossero sufficienti a far sì che una cosa diventi giusta, allora basterebbe un semplice voto della maggioranza per far considerare giusta e legittima la rapina, l’adulterio o la falsificazione di testamenti»[2]. Ma la vera legge è solo quella norma «che distingue ciò che è giusto e ciò che è ingiusto secondo la natura stessa delle cose … In caso diverso, una legge non solo non dovrebbe essere considerata tale, ma neppure dovrebbe averne il nome» [3].

Il fondamento che dà solidità e legittimità al diritto va ricercato infatti nella natura divina e razionale che ha reso gli uomini inclini ad amarsi reciprocamente[4]. Se il diritto non trovasse conferma della sua validità nella natura eterna e universale, ma nell’utilità contingente e particolare, gli uomini per Cicerone perderebbero il senso di virtù come la liberalitas, la patriae caritas, la pietas, la volontà di rendersi benemeriti verso qualcuno e di dimostrare la propria gratitudine: virtù che richiedono invece sacrificio e amore per gli altri uomini, al di là dunque della propria utilità relativa e immediata. Fondando il diritto sull’utilità particolare e non sulla natura universale si eliminerebbe il rispetto dell’uomo per i propri simili e per il culto e i riti verso gli dei: essi devono invece essere conservati non per timore, ma per quel legame originario che c’è tra l’uomo e Dio.

Nel terzo libro Cicerone tratta delle leggi in rapporto alla vita politica e al ruolo che devono avere i magistrati nella res publica quali garanti dell’ordine costituito. Descrivendo l’origine dell’imperium dei magistrati[5], Cicerone afferma che si tratta di un potere cui è necessario stabilire dei limiti precisi, come quelli che si devono fissare all’obbedienza dei cittadini nei riguardi dei magistrati, affinché questi sappiano che il loro potere non è eterno né illimitato e affinché ogni cittadino abbia la speranza, se degni, di accedere un giorno alle magistrature e quindi di governare a sua volta[6].

Nel De legibus Cicerone, in ogni caso, vuole apparire non come un giureconsulto, ma come un filosofo dello Stato e del diritto. Per individuare le fonti del diritto va anzitutto data risposta alle domande fondamentali sulla natura dell’uomo, sul suo destino, e sul vincolo che unisce tutti gli uomini in società. Questi grandi problemi dell’uomo e della società debbono essere attentamente valutati nella discussione sulle fonti del diritto.

Come vero fondamento del diritto, Cicerone considera una ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria[7]. Questa idea è emanazione della forza, saggezza, volontà, intelletto e potere degli dei immortali che si deduce ab hominis repetunda natura. Questa unica legge razionale è emanazione della ragione di Dio, che tutto comanda e vieta con una norma razionale. È una legge che gli dei sapienti diedero agli uomini per imporre il bene ed allontanare il male. Questa somma ed eterna legge, che esisteva prima della nascita dello Stato, dovrebbe essere il fondamento della !ex scripta, cioè dell’ordinamento giuridico di una civitas[8].

Il diritto positivo, che si forma su questa fondamentale ratio naturalis, deve proteggere la migliore costituzione politica possibile, cioè la costituzione romana.

Su questo sfondo va letta la derivazione etimologica della parola diritto dal tardo latino dirictum, che aveva sostituito il classico directum, participio passato del verbo dirigere, composto da de e regere: muoversi o eseguire un movimento in linea retta, indicare/seguire una direzione o tracciare un percorso. Ovviamente qui non si parla unicamente di movimento fisico, ma anche del dinamismo che contraddistingue preferenze e condotte. Il naturale contatto tra diritti e doveri e il suo stesso senso pone la parola diritto in un orizzonte relazionale. Principalmente quando questa si riferisce alle prerogative indispensabili del genere umano. Caratteristiche, per tornare alla lezione ciceroniana, che le leggi identificano e garantiscono, ma non creano (i diritti umani non li hanno ideati né l’Illuminismo né il liberalismo).

Daniele Onori

Feb 12, 2021

Cicerone: senza norma naturale come distinguere la legge buona dalla cattiva?

[1] Per fornire un quadro generale sul De legibus e sulle funzioni che assolve all’interno del dialogo l’idea di “diritto naturale” si vedano in L. Perelli, Il pensiero politico di Cicerone. Tra filosofia greca e ideologia aristocratica romana, Firenze 1990, le considerazioni nel capitolo settimo Il De legibus la faticosa giustapposizione di pensiero filosofico greco e di pragmatismo politico romano, pp. 113-136. Risultano inoltre utili in E. Narducci, Cicerone. La parola e la politica, Roma-Bari 2009, le sintetiche ed efficaci pagine dedicate al dialogo ciceroniano, con bibliografia di riferimento, del ventunesimo capitolo Platone a Roma. I dialoghi politici, pp. 351- 356. Significative le considerazioni sull’idea di “diritto di natura” nel De legibus di Cicerone, in M. Pani, Il costituzionalismo cit., pp. 147-15

[2] Cic. De leg. l, 16, 43-44.

[3] Cic. De leg. 2, 6, 13.

[4] Cic. De leg. 1, 43

[5]Cic. De leg. 3, 3-4

[6] Cic.De leg. 3, 5

[7] Cic. De leg 1, 18

[8] Cic. De leg. l, 19