Comolli

Unioni civili. La legge è fatta!

Restano le violazioni della Costituzione, del codice civile, di quello penale, le incoerenze giuridiche, trascurando quelle procedurali relative ai Regolamenti del Senato e della Camera. Limitiamoci alle evidenze più macroscopiche.

NEGATO IL ‘FAVOR FAMILIAE’
L’articolo 29 della Costituzione prevede che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». L’articolo 31 impone misure economiche e altre agevolazioni. Gli articoli 30, 34, 36, 37 vanno nella stessa direzione. Per questo l’ordinamento giuridico italiano è segnato da un ‘favor familiae’ non solo chiarissimo ma invalicabile. Ora una legge che assimila alla famiglia quello di una formazione sociale diversa, va in direzione opposta a quanto afferma la Costituzione e a quanto la stessa Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza 138 del 2010 («Le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio»).

EQUIPARAZIONE CONFUSA
Il comma 20 è quello che dà senso all’intera norma: «Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti… si applicano anche ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso». Unica eccezione le norme in materia d’adozione. In realtà si tratta di un’eccezione solo formale, ma ne parliamo tra poco. Qui è importante far notare che questa generica assimilazione tra ‘civiluniti’ (il neologismo si deve al documento ‘Legge Cirinnà iniqua e incostituzionale’ preparato dal Centro Studi Livatino e dal Comitato Difendiamo i nostri figli) e coniugi apre la strada a tutta una serie di problemi di ordine penale e amministrativo che non sarà semplice appianare.
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