Comolli

SOLO UNA MEZZA VITTORIA PER I DETRATTORI DELLA LEGGE 40/2004. MA L’EUGENETICA GUADAGNA POSIZIONI (1)

E’ da tempo che in Italia assistiamo a un fenomeno anomalo: il Parlamento approva le leggi e i giudici le smantellano a colpi di sentenze. Poi, nei confronti di alcune leggi, si ha l’impressione che le varie Corti siano particolarmente agguerrite; è il caso della Legge 40/2004 riguardante la Procreazione Medicalmente Assistita. Tutto ciò è ben spalleggiato da nemici conclamati della Legge, radicali in testa, ma anche da una parte di cittadini che, a mio parere, conoscono molto poco questa normativa oppure si sono fatti un opinione scorretta.

La sentenza della Corte Costituzionale del 14 maggio 2015 ci offre l’opportunità non solo di commentare questa sentenza ma anche di conoscere meglio la legge 40/2004 e il pericolo di eugenismo che galoppa anche nella nostra società.

 LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Nel pomeriggio del 14 maggio, la Corte Costituzionale, ha comunicato  l’esito del quesito posto da due coppie, non sterili ma portatrici di anomalie genetiche trasmissibili, sulla incostituzionalità del divieto previsto dalla legge 40 ai partner non sterili di poter eseguire la diagnosi pre-impianto degli embrioni prodotti in laboratorio tramite la fecondazione artificiale.

Da notare che contro questa legge è in corso una vera e propria guerra mediante  una decina di procedimenti giudiziari ed è già stata modificata dalla Corte Costituzionale per quanto riguardava il divieto di “fecondazione eterologa” previsto dall’articolo 4 comma 3, giustificando la decisione con l’ambiguo “diritto al figli”.

Dopo lettura della sentenza e la precisazione della Corte Costituzionale, i sostenitori dei quesiti hanno smorzato il loro entusiasmo poiché i giudici hanno decretato che l’accesso alla fecondazione in vitro e alla conseguente diagnosi pre impianto non è permesso a tutte le coppie che soffrono di patologie ereditarie, ma solo a quelle predisposte a generare embrioni con malformazioni tali da sottoporre la gestante a gravi rischi. Dunque, i giudici, hanno aggiunto unicamente una categoria in più di fruitori della provetta: non solo le coppie sterili o infertili, ma anche quelle con particolari patologie genetiche.
Afferma il comunicato: “La Corte costituzionale nella camera di consiglio del 14 maggio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili”. E queste malattie  devono essere rispondere “ai criteri di gravità di cui all’art. 6, comma1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, ed essere “accertate da apposite strutture pubbliche”.

E’ inutile evidenziare che rimane la gravità della sentenza poiché apre nuove porte all’eugenetica di cui parleremo nella seconda parte della Pillola.

 L’IMPORANZA DELLA LEGGE 40/2014

La Legge n. 40 del 19 febbraio 2004: “Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita”, frutto di convergenze trasversali, fu varata dal  Parlamento Italiano per regolamentare la procreazione medicalmente assistita che era priva di normative e costituì il risultato di un lungo e travagliato cammino legislativo. Non è il meglio nei confronti dell’inizio della vita ma il male minore, avendo colmato un pericoloso vuoto legislativo che rese l’Italia per lungo tempo il “far-west della provetta”.

Resta sottinteso che per il cristiano perdurano i principi enunciati dall’Istruzione Domun Vitae: “La legge civile non potrà accordare la sua garanzia a quelle tecniche di procreazione artificiale che sottraggono, a beneficio di terze persone  (medici, biologi, poteri economici e governativi), ciò che costituisce un diritto inerente alla relazione fra gli sposi (…). La legislazione dovrà proibire inoltre, in forza del sostegno che è dovuto alla famiglia, le banche di embrioni, l’inseminazione post morte e la maternità sostitutiva” (N.6).

ESAME DELLA LEGGE

  –Articolo 1: Finalità.

Enuncia i tre criteri fondanti seguiti dal legislatore:

*la limitazione dell’uso delle nuove tecniche ai casi di sterilità e di infertilità;

*la valutazione del concepito come soggetto titolare di diritti;

*il carattere sussidiario delle tecniche in rapporto ad altri metodi terapeutici idonei a rimuovere le cause di sterilità o di infertilità.

L’articolo 1 reputa inoltre l’embrione un essere umano con gli stessi diritti di ogni persona.

  –Articolo 2: Interventi contro la sterilità e la infertilità.

L’articolo tratta la prevenzione della sterilità e dell’infertilità a livello sanitario, sociale ed economico.

  –Articolo 3: Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

Si aumento le attribuzioni di responsabilità ai consultori familiari.

  –Articolo 4: Accesso alle tecniche.

Sono elencati gli accertamenti medici da compiersi per appurare la sterilità e l’infertilità che dovrà essere certificata medicalmente, quindi va accertata l’impossibilità di rimuovere in altri modi le cause che impediscono il concepimento. Si evidenzia, inoltre, l’unitarietà delle figure genitoriali e il divieto alla “procreazione medicalmente assistita eterologa” (Vincolo eliminato dalla Corte Costituzionale il 13 giugno 2014).

  –Articolo 5: Requisiti soggettivi.

Le condizioni per accedere alla procreazione medicalmente assistita sono:

*la richiesta della coppia coniugata o convivente,

*entrambi maggiorenni,

*di sesso diverso,

*di età potenzialmente fertile,

*viventi.

E’ proibita la procreazione ai singoli, agli omosessuali, alle cosiddette “mamme-nonne”. E’ impossibile ricorrervi nel post-mortem. E’ esclusa la “maternità surrogata”, cioè il fatto che una donna sostenga la gravidanza su commissione di un’altra impossibilitata a compierla, fermo restando l’impegno di consegnarle il neonato.

  –Articolo 6: Consenso informato.

Per permettere alla coppia la maturazione di una volontà consapevole, questa dovrà essere adeguatamente informata sugli effetti medici e psicologici e sui costi. Inseguito, dovrà firmare un Consenso informato, irrevocabile dopo il concepimento.

  –Articolo 7: Linee guida: natura, finalità e limiti.

  –Articolo 8: Stato giuridico del nato.

Il nato possiede lo stato di figlio legittimo.

  –Articolo 9: Divieto di disconoscimento della paternità e dell’anonimato della    madre.

  –Articolo 10: Strutture autorizzate.

La procedura sarà effettuata unicamente in strutture autorizzate dalle Regioni.

  –Articolo 11: Registro.

Presso l’ Istituto Superiore di Sanità è istituito un registro nazionale delle strutture autorizzate all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell’applicazione delle tecniche medesime.

  –Articolo 12: Divieti generali e sanzioni.

Sono previste sanzioni amministrative, civili e penali rapportate alla gravità delle violazioni delle disposizioni di legge.

  –Articolo 13: Sperimentazione sugli embrioni.

Sono tutelati i diritti dell’embrione vietando la sperimentazione sulle cellule staminali e la clonazione.  Anche la diagnosi preimpianto dovrà porsi come obiettivo lo sviluppo e la salute, cioè l’ulteriore benessere dell’embrione.

  –Articolo 14: Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni.

Per tutelare la vita umana è proibita:

*la soppressione degli embrioni,

*la crioconservazione,

*la riduzione embrionaria di gravidanza plurima,

*la   produzione   per   ogni  trattamento     di   oltre   tre   embrioni   che   dovranno  essere immediatamente trasferiti nella donna.

Articolo 15: Relazione in Parlamento.

L’Istituto Superiore di Sanità predisporrà ogni anno una relazione per il Parlamento.

  Articolo 16: Obiezione di coscienza.

Il personale sanitario potrà avvalersi dell’obiezione di coscienza.

  –Articolo 17: Disposizioni transitorie.

 I massmedia, discutendo sulla Legge 40, solitamente evidenziano gli aspetti da loro ritenuti negativi, travisando il significato della normativa e occultando i dati positivi forniti dal Ministero della Salute. Ad esempio, mentre nel 2005 solo 1 donna su 10 riusciva ad avere il figlio, oggi questa percentuale è scesa ad 1 donna su 6. Nel 2012 le gravidanze si sono incrementate dell’ 11% giungendo a 9.137 e nel 2013 sono nati 10.212 bambini. Un altro dato rilevante è il calo delle gravidanze plurime (-22,3%).

La legge è efficace ma la strage degli embrioni non si arresta! Secondo i dati sopra riportati, ammettendo che i Centri abbiano ottemperato all’articolo 13, nel 2012 e 2013 furono impiantati circa 58.000 embrioni, ma nacquero unicamente 19.400 bambini; 38.600 embrioni furono distrutti. Per questo, non possiamo definirla una “buona legge”, ma unicamente “il male minore”!.

(Fine prima parte)

22 maggio 2015

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